1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono fissati i termini per l'adozione, da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione ai sensi della presente legge, degli atti di rispettiva competenza, secondo modalità che consentano la piena attuazione della legge stessa nella stagione venatoria 2007-2008.
2. Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi e alle norme stabiliti dalla presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa.