Art. 37.
(Disposizioni transitorie).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono fissati i termini per l'adozione, da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione ai sensi della presente legge, degli atti di rispettiva competenza, secondo modalità che consentano la piena attuazione della legge stessa nella stagione venatoria 2007-2008.
      2. Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi e alle norme stabiliti dalla presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa.

 

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      3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il medesimo termine di cui al comma 2, adeguano la propria legislazione ai princìpi e alle norme stabiliti dalla presente legge nei limiti della Costituzione, dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.